NUOVA ORDINANZA della REGIONE EMILIA ROMAGNA del 12 novembre

NUOVA ORDINANZA della REGIONE EMILIA ROMAGNA del 12 novembre

Giovedì 12 novembre la giunta di Regione Emilia Romagna ha emanato una nuova ordinanza regionale a firma del presidente Stefano Bonaccini, valida da sabato 14 novembre e fino al 3 dicembre.

Di seguito si indica una sintesi delle principali misure previste:

• Utilizzo delle mascherine obbligatorio.

• Attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella fascia oraria ricompresa dalle ore 15 alle ore 18, dovrà essere svolta esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.

• È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente;

• Negli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito l’accesso ad una sola persona per nucleo familiare.

• È fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al D.Lgs. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al DM 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

– nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione;
– presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
– sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
– applicazione delle misure di mitigazione del rischio covid-19 di cui al “protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020 e smi;

• Le Consegne a domicilio sono sempre consentite e raccomandate.

• I corsi di formazione dovranno essere realizzati solo a distanza.

Misure valide nei giorni festivi e prefestivi

• Grandi e medie strutture di vendita e complessi commerciali chiusi salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie ed edicole.

• Nei giorni festivi sono sospese tutte le attività di commercio, sia in sede fissa che su area pubblica, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole e la vendita di generi alimentari

Clicca qui per scaricare l’Ordinanza 12 novembre 2020

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