NUOVA ORDINANZA della REGIONE EMILIA ROMAGNA del 12 novembre
Giovedì 12 novembre la giunta di Regione Emilia Romagna ha emanato una nuova ordinanza regionale a firma del presidente Stefano Bonaccini, valida da sabato 14 novembre e fino al 3 dicembre.
Di seguito si indica una sintesi delle principali misure previste:
• Utilizzo delle mascherine obbligatorio.
• Attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella fascia oraria ricompresa dalle ore 15 alle ore 18, dovrà essere svolta esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.
• È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente;
• Negli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito l’accesso ad una sola persona per nucleo familiare.
• È fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al D.Lgs. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al DM 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
– nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione;
– presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
– sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
– applicazione delle misure di mitigazione del rischio covid-19 di cui al “protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020 e smi;
• Le Consegne a domicilio sono sempre consentite e raccomandate.
• I corsi di formazione dovranno essere realizzati solo a distanza.
Misure valide nei giorni festivi e prefestivi
• Grandi e medie strutture di vendita e complessi commerciali chiusi salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie ed edicole.
• Nei giorni festivi sono sospese tutte le attività di commercio, sia in sede fissa che su area pubblica, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole e la vendita di generi alimentari
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